Cassazione: l’autovelox deve essere segnalato e funzionante

7 Febbraio 2019

Le multe per alta velocità sono valide solo se l’autovelox è adeguatamente segnalato e sottoposto a regolare verifica di funzionalità. Lo chiarisce la corte di Cassazione, seconda sezione civile, con l’ordinanza n. 1661/2019 pronunciandosi sull’impugnazione di un automobilista che si era visto respingere la sua opposizione contro un verbale elevato nei suoi confronti.
Preventiva segnalazione. Gli ermellini spiegano che secondo l’ex art. 4 della L. n. 168/2002 la P.A. proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità.
La segnalazione costituisce un obbligo specifico e inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale.
La validità della sanzione amministrativa irrogata per eccesso di velocità, accertato attraverso un dispositivo di rilevamento elettronico, è subordinata quindi alla circostanza che la presenza di tale dispositivo sia stata preventivamente segnalata.
È onere della pubblica amministrazione, in mancanza di attestazione fidefacente contenuta nel verbale, dimostrare la presenza del cartello di preavviso.
Verifiche periodiche di affidabilità. Tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, stabilisce la Cassazione, devono essere sottoposte periodicamente a verifiche di funzionalità e taratura.
Ne consegue che, in caso di contestazione circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass. n. 533 del 2018).

Fonte: www.trasporti-italia.com