Stoccaggio di sostanze pericolose: recepita la direttiva Seveso III

3 Settembre 2015

Il 26 giugno 2015 è stato emanato il decreto legislativo n. 105 tramite il quale l’Italia ha recepito l’adeguamento della normativa comunitaria (cosiddetta “Seveso III”) in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose.
L’adeguamento è scaturito dalla necessità di adeguare la disciplina al cambiamento del sistema di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, allo scopo di rendere conforme il sistema di individuazione e catalogazione dei prodotti chimici all’interno dell’Unione europea con quello adottato a livello internazionale in ambito ONU, denominato GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals).
Gli scali merci dei terminali ferroviari rientrano nella disciplina di tale decreto, infatti, al comma 4 dell’ambito di applicazione sono compresi gli scali merci terminali delle ferrovie: quando svolgono attività di riempimento o svuotamento di cisterne di sostanze pericolose o di carico o scarico in carri o container di sostanze pericolose alla rinfusa in quantità uguali o superiori a quelle indicate nel documento allegato e quando effettuano una specifica attività di deposito, diversa da quella propria delle fasi di trasporto, dall’accettazione alla riconsegna, di sostanze pericolose presenti in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato.
La direttiva trova le sue origini nel 1982 quando, a seguito dell’incidente di Seveso avvenuto nel 1976 che causò la dispersione di una nube tossica dall’azienda ICMESA, gli Stati membri dell’Unione europea decisero la determinazione di una politica comune per la prevenzione dei grandi rischi industriali. La direttiva europea denominata appunto “direttiva Seveso” fu recepita in Italia nella sua prima versione il 17 maggio 1988 con il DPR n. 175 ed impose agli Stati membri di identificare i rispettivi siti industriali a rischio.
Nel 1999, con la direttiva “Seveso II” fu diminuito il numero delle sostanze nominali delle materie pericolose al quale venne affiancata una lista di classi di pericolosità delle stesse determinando sostanzialmente un cambiamento di approccio alla sicurezza in ambito industriale e ampliando, di fatto, il campo di applicazione del decreto legislativo 334/99 con il quale fu recepita la direttiva 96/82/CE.

Fonte: www.trasporti-italia.com