{"id":53375,"date":"2020-11-13T09:02:46","date_gmt":"2020-11-13T08:02:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ttsitalia.it\/?p=53375"},"modified":"2020-11-13T09:02:47","modified_gmt":"2020-11-13T08:02:47","slug":"mit-misuratori-di-velocita-telecamere-ztl-e-sistemi-per-la-violazione-del-semaforo-rosso-le-procedure-di-omologazione-e-quelle-di-approvazione-sono-equivalenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ttsitalia.it\/en\/mit-misuratori-di-velocita-telecamere-ztl-e-sistemi-per-la-violazione-del-semaforo-rosso-le-procedure-di-omologazione-e-quelle-di-approvazione-sono-equivalenti\/","title":{"rendered":"MIT: misuratori di velocit\u00e0, telecamere ZTL e sistemi per la violazione del semaforo rosso, le procedure di omologazione e quelle di approvazione sono equivalenti"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.ttsitalia.it\/?attachment_id=53376\" rel=\"attachment wp-att-53376\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-53376\" src=\"https:\/\/www.ttsitalia.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/ztl-300x171.jpg\" alt=\"ztl\" width=\"300\" height=\"171\" srcset=\"https:\/\/www.ttsitalia.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/ztl-300x171.jpg 300w, https:\/\/www.ttsitalia.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/ztl-400x229.jpg 400w, https:\/\/www.ttsitalia.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/ztl-600x343.jpg 600w, https:\/\/www.ttsitalia.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/ztl.jpg 700w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>La Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente in materia di approvazione e omologazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale, risulta destinataria di una serie di quesiti, richieste di parere, interpretazioni delle norme, relativi alla differenza tra le procedure di approvazione rispetto a quelle di omologazione di tali sistemi.<\/p>\n<p>In particolare, molti quesiti si riferiscono alla presunta criticit\u00e0 della mancata omologazione di tutti i sistemi di misurazione della velocit\u00e0, sia istantanea sia media, che sono approvati, ma la problematica riguarda anche le altre tipologie di dispositivi finalizzati al sanzionamento automatico di altre violazioni del Codice della Strada, come le telecamere di controllo degli ingressi nelle zone a traffico limitato (Ztl) o i sistemi di accertamento della violazione del semaforo rosso.<\/p>\n<p>La materia \u00e8 disciplinata dall\u2019art. 45, comma 6, del vigente Codice della Strada che trova la sua attuazione nell\u2019art.192 del Regolamento di esecuzione.<\/p>\n<p>In tali articoli, che costituiscono l\u2019impianto generale di riferimento, la terminologia usata dal legislatore porta inequivocabilmente a sostenere la totale equivalenza delle procedure di approvazione e di omologazione, laddove i due vocaboli vengono utilizzati sistematicamente in correlazione tra loro, uniti dalla congiunzione coordinativa \u201cod\u201d, in funzione di creare un\u2019alternativa tra le due parole.<\/p>\n<p>Tra l\u2019altro, l\u2019art.192 del Regolamento di esecuzione, al comma 1, nel definire la procedura da osservare per l\u2019ottenimento dell\u2019autorizzazione alla commercializzazione del prodotto, precisando che \u201cOgni volta che nel codice e nel presente regolamento \u00e8 prevista la omologazione o la approvazione &#8230;\u201d, manifesta cos\u00ec la perfetta equivalenza dei due termini.<br \/>\nIn generale le procedure tipo per l\u2019omologazione\/approvazione di dispositivi\/sistemi di rilevazione d\u2019infrazioni, previste dal richiamato art. 45, comma 6, del vigente Codice della Strada e regolate dall\u2019art. 192 del citato Regolamento, si basano su un\u2019istruttoria tecnico-amministrativa, identica sia per l\u2019omologazione sia per l\u2019approvazione, svolta da questo Ufficio, tesa a valutare la validit\u00e0, l\u2019efficacia e l\u2019efficienza del prodotto e la sua conformit\u00e0 alle norme tecniche nazionali e comunitarie, vigenti al momento dell\u2019esame.<\/p>\n<p>Una volta acquisite e verificate tutte le certificazioni necessarie, viene richiesto il parere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato, che si pronuncia sul dispositivo\/sistema proposto, valutandone l\u2019efficienza tecnica e l\u2019idoneit\u00e0 a svolgere la funzione per la quale \u00e8 richiesta l\u2019approvazione\/omologazione. In caso di esito favorevole, viene emanato un decreto dirigenziale che autorizza il titolare della richiesta alla commercializzazione dei diversi esemplari del dispositivo\/sistema, da produrre in conformit\u00e0 al prototipo depositato all\u2019atto della richiesta di omologazione o approvazione.<\/p>\n<p>La differenza tra un procedimento di omologazione e uno di approvazione \u00e8 da ricercarsi unicamente nel fatto che per il primo esistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e\/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo\/sistema, mentre per il secondo manca tale riferimento. Ci\u00f2 non significa che nel caso dell\u2019approvazione non si seguano procedure standardizzate e non vengano verificate le funzionalit\u00e0 e i requisiti dei medesimi dispositivi, in modo omogeneo. Pertanto, una volta approvati, i dispositivi possono essere utilizzati per l\u2019accertamento delle violazioni, parimenti a quelli omologati.<\/p>\n<p>Nel caso specifico dei sistemi di misurazione della velocit\u00e0, in mancanza di una specifica norma tecnica di riferimento che definisca i loro requisiti e le loro caratteristiche, questo Ufficio, dall\u2019inizio della propria attivit\u00e0 di settore e ancora attualmente, provvede alla loro approvazione; pertanto, tutti i sistemi di misurazione della velocit\u00e0 installati e utilizzati dagli organi di polizia per l\u2019accertamento delle violazioni, sono soggetti ad \u201capprovazione\u201d.<\/p>\n<p>Le procedure finalizzate all\u2019approvazione dei misuratori di velocit\u00e0 sono attualmente definite dal D.M. n. 282 del 13.06.17, emanato in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 18.06.15, che ha dichiarato incostituzionale l\u2019art. 45, c. 6 del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l\u2019accertamento delle violazioni ai limiti di velocit\u00e0 siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalit\u00e0 e di taratura.<\/p>\n<p>L\u2019art. 1 del D.M. n. 282\/17 riporta proprio \u201cnelle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione\u2026 si procede alla approvazione del prototipo ai sensi dell\u2019articolo 192, comma 3, del decreto sopra richiamato\u201d, a conferma che per i misuratori di velocit\u00e0, ancora oggi, ci si debba necessariamente riferire al termine \u201capprovazione\u201d.<\/p>\n<p>Tale accuratezza, e la conseguente regolarit\u00e0 dell\u2019accertamento del superamento del limite di velocit\u00e0 consentito, nei limiti della tolleranza prevista dalla norma primaria, \u00e8 invece garantita dalle prove di funzionalit\u00e0 e di taratura, che vengono richieste per l\u2019ottenimento dell\u2019approvazione, e dalle successive verifiche iniziali e periodiche di funzionalit\u00e0 e di taratura, come definite nell\u2019allegato tecnico al D.M. n. 282\/17, art. 3.<\/p>\n<p>Anche in riferimento alle diposizioni contenute nell\u2019art. 201, c. 1-bis del Codice della Strada, relativo ai casi in cui non \u00e8 necessaria la contestazione immediata e che disciplina i sistemi di accertamento automatico delle violazioni non si distingue tra approvazione e omologazione, a conferma del fatto che sotto il profilo giuridico sono assolutamente equivalenti.<\/p>\n<p>Inoltre, lo stesso art. 345 del Regolamento \u201cApparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocit\u00e0\u201d, attuativo dell\u2019art.142 del Codice della Strada, indica espressamente al comma 2 che \u201cLe singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero&#8230;\u201d.<\/p>\n<p>In conclusione, per quanto detto sopra, i decreti di approvazione dei diversi sistemi di regolazione e controllo della circolazione e, in particolare, dei sistemi di misurazione della velocit\u00e0, sono tecnicamente validi ed efficaci ai fini dell\u2019accertamento del superamento del limite di velocit\u00e0 e della contestazione della relativa infrazione.<\/p>\n<p>Fonte: MIT<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente in materia di approvazione e omologazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale, risulta destinataria di una serie di quesiti, richieste di parere, interpretazioni delle norme, relativi alla differenza tra le procedure di approvazione rispetto a&hellip; 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