Il Consiglio Ue definisce la sua posizione sulla razionalizzazione delle procedure per la rete transeuropea dei trasporti

3 Dicembre 2019

Transportation icons. Flat styleIl Consiglio Ue ha definito la sua posizione su una proposta volta a facilitare il completamento della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) accelerando le procedure di rilascio delle autorizzazioni. La proposta intende inoltre precisare le procedure che i promotori del progetto sono tenuti a seguire in materia di rilascio delle autorizzazioni e di appalti pubblici.
La rete TEN-T è articolata su due livelli: una rete globale, che garantisce la connettività di tutte le regioni dell’UE, e una rete centrale, che è composta da quelle parti della rete globale che sono della massima importanza strategica per l’UE. La rete centrale dovrebbe essere completata entro il 2030 e la rete globale entro il 2050.
La posizione del Consiglio (“orientamento generale”) ha modificato la natura giuridica della proposta da regolamento a direttiva, al fine di garantire la flessibilità necessaria affinché gli Stati membri possano sfruttare le rispettive procedure di rilascio delle autorizzazioni già esistenti.
Il progetto di direttiva riguarderà progetti che fanno parte dei collegamenti transfrontalieri e nei collegamenti mancanti, individuati in via preliminare, della rete centrale TEN-T. I progetti riguardanti esclusivamente la telematica e altre nuove tecnologie saranno esclusi dall’ambito di applicazione, in quanto la loro realizzazione non è limitata alla sola rete centrale TEN-T. Tuttavia gli Stati membri saranno liberi di applicare la direttiva anche ad altri progetti della rete TEN-T per consentire un più ampio approccio armonizzato per i progetti nel settore delle infrastrutture di trasporto.
Per rendere le procedure più efficienti e trasparenti, gli Stati membri designeranno un’autorità che fungerà da punto di contatto principale affinché il promotore del progetto riceva orientamenti sulla trasmissione della documentazione e altre informazioni.
Sarà fissato un termine massimo di quattro anni per l’intera procedura di rilascio delle autorizzazioni. Tale periodo può essere prorogato in casi debitamente giustificati.
Gli Stati membri avranno due anni dall’entrata in vigore della direttiva per recepirne le disposizioni nel diritto nazionale.

Fonte: Ferpress