11 Maggio 2026

Il 7 maggio, la presidenza del Consiglio e i negoziatori del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su una proposta volta a razionalizzare alcune norme in materia di intelligenza artificiale (IA).
La proposta fa parte del cosiddetto pacchetto legislativo “omnibus VII” nell’ambito dell’agenda di semplificazione dell’UE. Il pacchetto include due proposte di regolamento tese a semplificare il quadro legislativo digitale dell’UE e l’attuazione di regole armonizzate sull’IA.
La Commissione aveva proposto di adeguare il calendario di applicazione delle norme relative ai sistemi di IA ad alto rischio spostando la scadenza di 16 mesi, in modo che le norme iniziassero ad applicarsi una volta che la Commissione avesse confermato la disponibilità degli standard e degli strumenti necessari. La Commissione aveva proposto inoltre ulteriori modifiche mirate del regolamento sull’IA che prevedono di estendere anche alle piccole imprese a media capitalizzazione alcune esenzioni normative concesse alle PMI, di ridurre i requisiti in un numero molto limitato di casi, di ampliare la possibilità di trattare dati personali sensibili ai fini del rilevamento e dell’attenuazione delle distorsioni, di rafforzare i poteri dell’ufficio per l’IA e di ridurre la frammentazione della governance. Dato che le disposizioni relative ai sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero entrare in vigore il 2 agosto 2026, i colegislatori hanno trattato la proposta con la massima priorità e, in tale prospettiva, hanno sostanzialmente mantenuto l’essenza della proposta della Commissione.
Tra l’altro, l’accordo provvisorio reintroduce l’obbligo per i fornitori di registrare i sistemi di IA nella banca dati dell’UE per i sistemi ad alto rischio, qualora ritengano che i loro sistemi siano esentati dalla classificazione come ad alto rischio. Ripristina anche il criterio di stretta necessità per il trattamento di categorie particolari di dati personali allo scopo di garantire il rilevamento e la correzione delle distorsioni.
L’accordo provvisorio rinvia al 2 agosto 2027 il termine entro cui le autorità competenti a livello nazionale dovranno istituire spazi di sperimentazione normativa per l’IA e riduce da sei a tre mesi, con il nuovo termine fissato al 2 dicembre 2026, il periodo di tolleranza entro il quale i fornitori dovranno attuare soluzioni all’insegna della trasparenza per contenuti generati artificialmente. L’accordo raggiunto dai colegislatori chiarisce inoltre le competenze dell’ufficio per l’IA per quanto riguarda il controllo dei sistemi di IA basati su modelli di IA per finalità generali nel caso in cui il modello e il sistema siano sviluppati dallo stesso fornitore, attraverso un elenco di eccezioni che restano di competenza delle autorità nazionali, comprese le autorità di contrasto, le autorità di gestione delle frontiere, le autorità giudiziarie e gli istituti finanziari.
Per quanto riguarda le norme relative all’IA industriale contenute nel regolamento sull’IA e la loro interazione con la legislazione settoriale in settori quali i dispositivi medici, i giocattoli, gli ascensori, i macchinari e le moto d’acqua, i colegislatori hanno raggiunto un compromesso su un meccanismo che consente di risolvere le situazioni in cui la legislazione settoriale prevede requisiti in materia di IA simili a quelli del regolamento sull’IA, limitando in tali casi specifici l’applicazione di quest’ultimo mediante atti di esecuzione. Inoltre, è stato raggiunto un compromesso per esentare il regolamento sulle macchine dall’applicabilità diretta del regolamento sull’IA. Alla Commissione è stato inoltre conferito il potere di adottare atti delegati a norma del regolamento sulle macchine che introdurrebbero requisiti in materia di salute e sicurezza in relazione ai sistemi di IA classificati come ad alto rischio a norma del regolamento sull’IA. Si tratta di una soluzione efficace che risponde a eventuali sovrapposizioni tra i requisiti relativi all’alto rischio previsti dal regolamento sull’IA e quelli previsti dalla legislazione settoriale. L’accordo provvisorio aggiunge inoltre un nuovo obbligo, a carico della Commissione, di fornire orientamenti per aiutare gli operatori economici di sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione settoriale a conformarsi ai requisiti relativi all’alto rischio previsti dal regolamento sull’IA, in modo da ridurre al minimo l’onere di conformità.
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Fonte: Consiglio europeo